Alternanza Scuola-Lavoro

 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Con queste nuove modalità di attivazione l’alternanza scuola lavoro ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.

Relativamente agli istituti tecnici, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 dispone che “Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”.

Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo  di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.

Il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento normativo, segue tre direttrici principali:

– lo sviluppo dell’orientamento, rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno per facilitare una

scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo “Garanzia Giovani”. I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro.

– la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

– l’introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese.

La legge 107/2015, infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:

  1. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti:

almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire

nel Piano triennale dell’offerta formativa;

  1. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  2. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;
  3. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;

Finalità dell’alternanza scuola lavoro

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:

  1. a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
  2. b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

  1. c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e

gli stili di apprendimento individuali;

  1. d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
  2. e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro

Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate:

  • analisi del territorio;
  • collaborazione tra le diverse realtà, che prelude ad una futura programmazione di un progetto condiviso;
  • stipula di accordi per partenariati stabili.

 

Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione:

  • un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
  • la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
  • la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
  • un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.

 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza,

l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici.

 

I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l’anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

 

Funzione tutoriale

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor interno) e nel tutor formativo esterno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor esterno), affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica:

  1. a) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  2. b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; affrontando le eventuali criticità che dovessero emergere;

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica.

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
  2. b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  3. c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  4. d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  5. e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
  6. f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

  1. a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
  2. b) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
  3. c) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

  1. a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
  2. b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd. PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more

dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

  1. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
  2. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Ultima revisione il 20-04-2020 da Jessica Bullara